Art. 15.
(Soppressione dell'IPI).

      1. È soppresso l'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
      2. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del comma 1 sono trasferite, per i medesimi fini di promozione industriale attribuiti all'IPI, al Ministero dello sviluppo economico, che provvede ai relativi interventi attraverso le rispettive strutture ordinarie.

 

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